Nota metodologica
La presente ricognizione è stata realizzata analizzando la Legge 29 luglio 2024, n. 107 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie.” (GU Serie Generale n.178 del 31-07-2024) e monitorando le Gazzette Ufficiali (serie generale) sino al 28-09-2024.
Il calcolo del rispetto delle tempistiche è stato effettuato considerando i 30 e 60 giorni a partire dal 1 agosto 2024, giorno di entrata in vigore della legge.
Risultati della ricognizione
All’appello mancano 3 Decreti:
- piattaforma nazionale;
- Modello Nazionale di Classificazione e Stratificazione della popolazione (MCS);
- piano d’azione finalizzato al rafforzamento della capacita’ di erogazione dei servizi sanitari e all’incremento dell’utilizzo dei servizi sanitari e sociosanitari sul territorio delle Regioni destinatarie del Programma nazionale Equità (riduzione delle disuguaglianze);
All’appello manca 1 DPCM sui poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle Regioni inadempienti;
All’appello manca 1 Protocollo d’Intesa tra il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per definire i criteri e le direttive funzionali alla stesura dei Piani Operativi Regionali per il Recupero delle liste di attesa
Al 30 settembre deve essere istituita in ogni Regione l’Unita’ centrale di gestione dell’assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa
Nel dettaglio
Art. 1
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro sentita l’AGENAS, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate specifiche linee guida per definire i criteri di realizzazione e di funzionamento della Piattaforma nazionale di cui al comma 1 e i criteri di interoperabilita’ tra la medesima Piattaforma e le piattaforme regionali. (entro 30 settembre)
Art.1
La Piattaforma di cui al comma 1 opera in coerenza con il «Modello Nazionale di Classificazione e Stratificazione della popolazione» (MCS), sviluppato nell’ambito del sub-investimento 1.3.2 della Missione 6 – Salute, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e reso disponibile alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalita’ individuate con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (entro luglio)
Art. 2
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituiscono con specifica disposizione regionale l’Unita’ centrale di gestione dell’assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa, presieduta e coordinata dall’assessore alla sanita’ e composta da professionisti di area sanitaria e amministrativa coinvolti nella funzione, che provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a individuare il RUAS, a cui sono attribuiti le funzioni e gli obiettivi tematici e temporali in termini di efficacia ed efficienza dell’assistenza sanitaria e quelli contenuti nel Piano regionale sulle liste di attesa, da adottare con validita’ annuale, (entro 30 settembre)
Art.2
Tali poteri sostitutivi sono attivati previo contraddittorio e con le modalita’ e le procedure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (entro il 31 agosto)
Art.3
Le predette risorse non possono essere utilizzate per finalita’ diverse e, ove non utilizzate, sono accantonate nei bilanci del Servizio sanitario nazionale per attuare le misure di recupero delle liste di attesa attraverso specifici piani operativi regionali, da redigersi secondo criteri e direttive convenuti con apposito protocollo di intesa tra il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (entro 30 settembre)
Art. 6
Per le regioni destinatarie del Programma nazionale equita’ nella salute 2021-2027, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e’ definito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a valere sulle risorse del predetto Programma, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilita’ del citato Programma, un piano d’azione finalizzato al rafforzamento della capacita’ di erogazione dei servizi sanitari e all’incremento dell’utilizzo dei servizi sanitari e sociosanitari sul territorio. (entro 30 settembre)